Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

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Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.

Descrizione

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.
 
L'attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
 
La domanda deve essere chiesta al Comune di residenza.

A chi è rivolto

Può quindi chiedere la relativa attestazione chi: sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria sia un familiare (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.

Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:
  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo
  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria
  • sia un familiare (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Cosa serve

Richiesta di attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari        Copia del documento d'identità        Copia della polizza assicurativa che attesta la copertura sanitaria        Documentazione attestante il possesso delle risorse economiche        Documentazione attestante l'iscrizione al centro per l'impiego        Documentazione attestante la condizione di lavoratore autonomo        Documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente        Documentazione attestante la condizione di studente        Documentazione attestante la condizione familiare        Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo

Richiesta di attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari        
Copia del documento d'identità        
Copia della polizza assicurativa che attesta la copertura sanitaria        
Documentazione attestante il possesso delle risorse economiche        
Documentazione attestante l'iscrizione al centro per l'impiego        
Documentazione attestante la condizione di lavoratore autonomo        
Documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente        
Documentazione attestante la condizione di studente        
Documentazione attestante la condizione familiare        
Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).
Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Canale fisico

Costi

Marca da bollo: 16,00 €
Servizio online con autenticazione

Ulteriori informazioni

Note
Conservazione del diritto di soggiorno 
Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
  • a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
  • è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  • è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
  • è iscritto a un corso di formazione professionale.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.
 
La continuità di soggiorno non è interrotta da: 
  • assenze che non superano complessivamente sei mesi l'anno
  • assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
  • assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Ente
Comune di San Bonifacio

Municipio

Municipio di San Bonifacio

Piazza Costituzione, 4, San Bonifacio, VR, Italia

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Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre 2023, 14:28