Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
- Servizio attivo
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.
Categoria del servizio
A chi è rivolto
Può quindi chiedere la relativa attestazione chi: sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria sia un familiare (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.
- sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo
- sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria
- sia un familiare (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.
Come fare
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Cosa serve
Richiesta di attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari Copia del documento d'identità Copia della polizza assicurativa che attesta la copertura sanitaria Documentazione attestante il possesso delle risorse economiche Documentazione attestante l'iscrizione al centro per l'impiego Documentazione attestante la condizione di lavoratore autonomo Documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente Documentazione attestante la condizione di studente Documentazione attestante la condizione familiare Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo
Copia del documento d'identità
Copia della polizza assicurativa che attesta la copertura sanitaria
Documentazione attestante il possesso delle risorse economiche
Documentazione attestante l'iscrizione al centro per l'impiego
Documentazione attestante la condizione di lavoratore autonomo
Documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente
Documentazione attestante la condizione di studente
Documentazione attestante la condizione familiare
Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Costi
Ulteriori informazioni
Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
- a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
- è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
- è iscritto a un corso di formazione professionale.
- assenze che non superano complessivamente sei mesi l'anno
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre 2023, 14:28