Attestazione di idoneità abitativa

  • Servizio attivo

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti i

Descrizione

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
 
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
 
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
 
Quando un cittadino extracomunitario deve presentare l'attestato 
L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
Durata e caratteristiche dell'attestazione 
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
 
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
  • non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
  • non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

A chi è rivolto

Requisiti soggettiviL’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da: il proprietario dell'alloggio l’intestatario del contratto di locazione l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio. Requisiti oggettiviPer individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.   Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti: l’altezza minima dei locali l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali le caratteristiche delle stanze da bagno l’isolamento acustico la presenza dell’impianto di riscaldamento la conformità degli impianti. Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.

Requisiti soggettivi
L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:
  • il proprietario dell'alloggio
  • l’intestatario del contratto di locazione
  • l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.
Requisiti oggettivi
Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
 
Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:
  • l’altezza minima dei locali
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
  • le caratteristiche delle stanze da bagno
  • l’isolamento acustico
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento
  • la conformità degli impianti.
Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.

Come fare

Allo sportello si accede su appuntamento, da prenotare attraverso due modalità:   Email Email: idoneitaalloggio@comune.sanbonifacio.vr.it  Vanno forniti i seguenti dati: nome cognome numero di cellulare Telefono telefonare al numero 045 6132773 il lunedì dalle 12.00 alle 14.00. La sede dell'appuntamento è presso il palazzo Municipale 2, secondo piano, Ufficio Tecnico, solo di martedì. Per ulteriori informazioni, consulta l'elenco dei liberi professionisti abilitati all'accertamento dei requisiti minimi di idoneità dell'alloggio.   IterUna volta ricevuta la documentazione, il Comune effettuerà i necessari riscontri d’ufficio e eventuali sopralluoghi di controllo. L'idoneità dell'alloggio è valutata sulla base: delle caratteristiche intrinseche dell'alloggio (che deve soddisfare i requisiti minimi di abitabilità) la cui dimensione determina il numero massimo delle persone in esso ospitabili del numero di persone effettivamente presenti nell'alloggio per il periodo richiesto (siano esse residenti od ospitate) che non deve mai superare il numero massimo delle persone ospitabili.

Allo sportello si accede su appuntamento, da prenotare attraverso due modalità:
 
Email
Vanno forniti i seguenti dati:
  • nome
  • cognome
  • numero di cellulare
Telefono
telefonare al numero 045 6132773 il lunedì dalle 12.00 alle 14.00.
La sede dell'appuntamento è presso il palazzo Municipale 2, secondo piano, Ufficio Tecnico, solo di martedì.
 
Iter
Una volta ricevuta la documentazione, il Comune effettuerà i necessari riscontri d’ufficio e eventuali sopralluoghi di controllo. L'idoneità dell'alloggio è valutata sulla base:
  • delle caratteristiche intrinseche dell'alloggio (che deve soddisfare i requisiti minimi di abitabilità) la cui dimensione determina il numero massimo delle persone in esso ospitabili
  • del numero di persone effettivamente presenti nell'alloggio per il periodo richiesto (siano esse residenti od ospitate) che non deve mai superare il numero massimo delle persone ospitabili.

Cosa serve

Domanda di rilascio dell’attestazione di idoneità abitativa e igienico sanitaria         Copia del documento d'identità         Copia del contratto di locazione o atto di proprietà         Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo         Copia del permesso di soggiorno         Ricevuta diritti di segreteria e istruttoria         Scheda tecnica rilevamento a firma tecnico abilitato

  • Domanda di rilascio dell’attestazione di idoneità abitativa e igienico sanitaria        
  • Copia del documento d'identità        
  • Copia del contratto di locazione o atto di proprietà        
  • Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo        
  • Copia del permesso di soggiorno        
  • Ricevuta diritti di segreteria e istruttoria        
  • Scheda tecnica rilevamento a firma tecnico abilitato

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento vedi il servizio Ritiro del provvedimento finale

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).
Per ottenere il rilascio del provvedimento vedi il servizio Ritiro del provvedimento finale
Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Canale fisico

Costi

Diritti di segreteria e istruttoria: 30,00 €
Marca da bollo: 16,00 €
Servizio online con autenticazione
Ente
Comune di San Bonifacio

Municipio

Municipio di San Bonifacio

Piazza Costituzione, 4, San Bonifacio, VR, Italia

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Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2023, 14:49